Portabici montato su auto
Motori

Nuove regole per portabici: cosa cambia nel 2025

Le novità da conoscere per l'installazione e l'uso dei portabici

Da quest’anno, per ciclisti e sciatori le gite fuori porta saranno più semplici. Con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio scorso, infatti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha modificato le normative sull’utilizzo delle strutture portabici, portasci e portabagagli delle automobili, rendendole meno stringenti. 

Quali sono le novità?

La nuova normativa cancella l’obbligo del collaudo delle strutture alla Motorizzazione e le restrizioni sulla sagoma, che da un anno e mezzo a questa parte generavano costi e perdite di tempo in più per gli automobilisti.

Nel settembre 2023, infatti, era stata introdotta la visita tecnica alla Motorizzazione per approvare le strutture portabici e limitarne le dimensioni, con l’obiettivo di migliorarne la sicurezza.

Portabici posteriore nero
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Ma dopo le polemiche con le associazioni che si occupano di ciclismo e turismo outdoor, che lamentavano scarsa consultazione e confronto con gli utilizzatori, il dicastero è tornato sui suoi passi ristabilendo la situazione di prima e inserendo qualche novità in più. Ecco quindi tutti i dettagli.

Cosa dicono le nuove norme

Il decreto riguarda le strutture amovibili portabici, portabagagli e portasci installate sul gancio di traino delle automobili e dei veicoli per il trasporto di cose con massa fino a 3 tonnellate e mezzo. 

Le norme si applicano qualora queste strutture dovessero occultare le luci e la targa del veicolo. Secondo le regole di gennaio, per queste strutture non sarà richiesto l’aggiornamento sulla carta di circolazione, e quindi non sarà più necessario andare in Motorizzazione per la visita tecnica.

Le strutture di trasporto, i dispositivi di illuminazione e il portatarga dovranno però comunque essere omologati: in caso di controllo delle forze dell’ordine, quindi, sarà sempre necessario tenere a bordo dell’auto il certificato di omologazione. 

Non sarà invece richiesto di modificare l’impianto elettrico del veicolo per  il disinserimento automatico delle luci quando si accendono i fari del portabici. Una manovra che, per la sua difficoltà, non era richiesta in nessun Paese europeo se non l’Italia.

Capitolo dimensioni: il portabici (biciclette comprese) non potrà sporgere lateralmente per più di 30 centimetri per lato rispetto alle luci posteriori, e non dovrà eccedere il limite massimo di sagoma di 2 metri e 55 centimetri. Con queste dimensioni è possibile trasportare le biciclette di tutte le taglie, come accadeva fino a settembre 2023. Infine, la targa del proprio veicolo potrà essere alloggiata nell’apposito spazio.

I nodi da risolvere

Il testo normativo, però, presenta ancora alcune aree di incertezza. La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab) ha evidenziato, ad esempio, che non è chiaro come debbano essere trattati i portabici montati sul portellone, anziché sul gancio traino. In particolare, non è chiaro quale normativa sia da applicare nel caso in cui questi dispositivi oscurino le luci posteriori: valgono ancora le regole introdotte nel 2013 oppure le precedenti circolari sono state superate dal nuovo decreto?

Un altro tema riguarda la necessità (prevista dal decreto di gennaio) di applicare sul portabici il pannello retroriflettente che, secondo alcuni costruttori, risulta superfluo vista l’adozione delle luci ripetitrici.

Quali tipi di portabici esistono?

Dopo aver visto le novità introdotte dal nuovo decreto, vediamo ora quali sono i portabici più comuni disponibili sul mercato.

🔸Portabici da tetto: sono tra quelli più diffusi. Si montano sul tetto della vettura sfruttando le barre portapacchi. Assicurano una buona stabilità, ma caricare e scaricare la bicicletta può essere impegnativo. 

🔹Portabici posteriore: sono quelli che si agganciano al portellone della vettura e possono essere a braccetti o a binari. Nei primi la bicicletta viene appesa, nei secondi appoggiata e poi legata. Qui le operazioni di carico e scarico sono più semplici, ma limitano la visibilità posteriore e in molti casi non permettono di aprire il portellone con le biciclette in posizione.

🔸Portabici da gancio traino: come il nome lascia intendere, sono quelli che possono essere montati sul gancio traino dell’auto, rispettando ovviamente il carico verticale massimo ammesso da questo. Il vantaggio più grande di questa tipologia è rappresentato dalla possibilità di utilizzare luci e portatarga dedicati, collegati all’impianto elettrico dell’auto.

🔹Portabici per ruota di scorta: ha una struttura simile a quella dei portabici posteriori, ma può essere legato alla ruota di scorta esterna tipica di alcuni fuoristrada. Nella maggior parte dei casi non limita l’apertura del portellone, ma ostruisce un po’ la visibilità.

🔸Portabici integrato: tra gli accessori di alcune automobili di nuova generazione è possibile trovare il portabici incorporato nel paraurti della vettura, che può essere semplicemente estratto all’occorrenza. Si tratta di uno dei sistemi più efficaci per il trasporto delle biciclette, poiché studiato direttamente dal costruttore della vettura, in fase di progettazione.

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